Plusvalenza immobiliare prima di trasferirsi all’estero 2026: regola dei 5 anni e prima casa

Disponibile anche in English

In sintesi: La vendita di un immobile in Italia entro 5 anni dall’acquisto genera plusvalenza tassabile, salvo esenzione per la prima casa adibita ad abitazione principale per la maggior parte del periodo. È possibile scegliere l’imposta sostitutiva del 26% in alternativa alla tassazione ordinaria. La vendita può avvenire dall’estero tramite procura notarile.

Punti chiave

  • Regola dei 5 anni per plusvalenza.
  • Esenzione prima casa abitata.
  • Imposta sostitutiva 26% opzionale.
  • Vendita dall’estero tramite procura.
  • IMU dovuta fino al rogito.
Plusvalenza immobiliare prima di trasferirsi allestero 2026 regola dei 5 anni e prima casa

La regola dei 5 anni: come si calcola e quando si applica

L’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/1986) prevede che la cessione di un immobile entro 5 anni dall’acquisto generi plusvalenza tassabile, salvo eccezioni. Il termine si calcola dalla data dell’atto notarile di acquisto a quella dell’atto di vendita. Per gli immobili ricevuti in eredità o donazione, il calcolo decorre dalla data di acquisto del de cuius o donante, ma solo per gli immobili acquistati a titolo oneroso (sentenza Cassazione SS.UU. 1437/2009 chiarisce le successioni).

La plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo di vendita e costo di acquisto rivalutato (incluso l’INVIM se pagata, le spese notarili, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, gli oneri di urbanizzazione). Si possono dedurre anche le spese di ristrutturazione documentate (purché non già detratte fiscalmente con bonus 50%, 65%, superbonus 110%/90%/70%/65%) e i costi di intermediazione immobiliare.

Prima casa: l’esenzione per residenti AIRE che cedono entro 5 anni

L’esenzione ”prima casa” prevista dall’art. 67 TUIR si applica se per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e vendita l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Per i cittadini AIRE-iscritti, la giurisprudenza ha chiarito (Cassazione 16834/2017, Risoluzione AdE 218/E/2008) che l’esenzione resta applicabile se l’immobile è stato abitazione principale prima del trasferimento all’estero, anche se al momento della vendita l’iscrizione AIRE è già avvenuta.

Punto critico spesso sottovalutato: l’agevolazione ”prima casa” ai fini delle imposte di registro/IVA al momento dell’acquisto (aliquota 2% invece del 9% per imposta di registro) e l’esenzione plusvalenza ai fini IRPEF sono due cose distinte ma collegate. Vendere prima dei 5 anni l’immobile acquistato come prima casa, senza riacquistarne un’altra entro 12 mesi (anche all’estero per i contribuenti AIRE — chiarimento Risoluzione 124/E/2017), determina la decadenza dei benefici prima casa con recupero della differenza d’imposta più sanzioni del 30% e interessi.

Imposta sostitutiva del 26%: la scelta in atto notarile

L’art. 1, comma 496 della Legge 266/2005 consente al venditore di optare in atto notarile per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% (aliquota aumentata dal 20% nel 2024) sulla plusvalenza, in alternativa alla tassazione separata IRPEF. L’opzione va manifestata espressamente al notaio, che provvede al versamento e alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il vantaggio è la chiusura definitiva dell’obbligazione fiscale senza necessità di indicare la plusvalenza in dichiarazione.

Modalità di tassazione Aliquota Quando conviene Adempimenti
Imposta sostitutiva (art. 1 c. 496 L. 266/2005) 26% sulla plusvalenza Plusvalenze rilevanti, redditi alti Versamento dal notaio in atto
Tassazione separata IRPEF (art. 17 c. 1 lett. g-bis TUIR) Aliquota media degli ultimi 2 anni Redditi medi-bassi Quadro RM Modello Redditi PF
Tassazione ordinaria IRPEF (su scelta) Scaglioni 23%-43% Mai conveniente per non residenti Quadro RL Modello Redditi PF
Esente (oltre 5 anni o prima casa) 0% Sempre Nessuno

Non residenti AIRE: convenzioni e accreditamento dell’imposta

Per i contribuenti AIRE, le convenzioni contro le doppie imposizioni assegnano generalmente la tassazione delle plusvalenze immobiliari allo Stato in cui è situato l’immobile (art. 13 Modello OCSE). L’Italia tassa quindi la plusvalenza secondo la normativa interna, ma il paese di residenza fiscale può tassare nuovamente, riconoscendo poi un credito d’imposta per l’imposta italiana già pagata.

Esempio: un contribuente residente fiscale in Germania vende un immobile a Milano con plusvalenza di 100.000 euro entro i 5 anni. Opta per imposta sostitutiva 26% — paga 26.000 euro in Italia. La Germania, applicando il § 23 EStG (privates Veräußerungsgeschäft) entro la Spekulationsfrist di 10 anni, tassa nuovamente la plusvalenza secondo l’aliquota tedesca, riconoscendo il credito per l’imposta italiana (Anrechnungsmethode, § 34c EStG).

Casi particolari: eredità, donazione, ristrutturazioni con bonus

Immobili ereditati

L’art. 67 TUIR esclude espressamente dalla tassazione la plusvalenza su immobili ricevuti in successione, indipendentemente dal periodo di possesso. La cessione anche immediata di un immobile ereditato non genera mai plusvalenza tassabile. Tuttavia, attenzione all’imposta sulle successioni (4% oltre 1 milione di euro per parenti in linea retta nel 2026) e ai criteri di valutazione catastale per la base imponibile.

Immobili donati

Per gli immobili ricevuti in donazione, il termine di 5 anni decorre dalla data di acquisto del donante (art. 68 TUIR). Se il donante aveva acquistato oltre 5 anni prima della donazione, anche la cessione immediata da parte del donatario è esente. Strategia: donazione prima del trasferimento all’estero per resettare la natura dell’immobile (con attenzione al patto di famiglia ex art. 768-bis cc).

Bonus ristrutturazione e plusvalenza

Il D.L. 50/2017 ha introdotto una norma anti-abuso: per gli immobili oggetto di interventi superbonus 110% (o 90%, 70%, 65%), la plusvalenza è tassabile fino a 10 anni dal completamento lavori se la cessione avviene entro tale termine. Le spese sostenute per il superbonus non sono deducibili dal costo di acquisto ai fini del calcolo plusvalenza se è stata utilizzata la cessione del credito o sconto in fattura. Per altri bonus (50%, 65%) le spese restano deducibili pro quota.

Strategia: vendere prima o dopo l’iscrizione AIRE?

La pianificazione del momento della vendita rispetto all’iscrizione AIRE è strategica. Vendere PRIMA del trasferimento (da residente fiscale italiano), entro i 5 anni: applicabilità imposta sostitutiva 26%, esenzione prima casa se applicabile, nessun problema con convenzioni. Vendere DOPO l’iscrizione AIRE (da non residente), entro i 5 anni: stessa applicabilità imposta sostitutiva 26%, ma rischio doppia tassazione nel paese di nuova residenza fiscale (mitigato dal credito d’imposta).

Vendere DOPO l’iscrizione AIRE, oltre i 5 anni: esenzione totale in Italia, ma il paese di nuova residenza può comunque tassare (es. Germania entro 10 anni). Verifica sempre con un commercialista internazionale e un tributarista del paese ospitante prima di rogitare. Vedi anche la nostra guida sulla gestione dell’immobile italiano da non residente per pianificare l’eventuale locazione invece della vendita.

FAQ

Esenzione prima casa?

Si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

Imposta sostitutiva?

26% sulla plusvalenza, alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF.

Vendita dall’estero?

Sì tramite procura notarile a un notaio italiano.

Immobile ereditato?

Costo di acquisizione = valore al momento dell’eredità; periodo si conta dalla successione.

Inquilino in casa?

Il contratto di locazione passa al nuovo proprietario.

Se ho già iscritto AIRE, posso ancora vendere come prima casa entro 5 anni senza tassazione?

Sì, se l’immobile è stato la tua abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. La Risoluzione AdE 218/E/2008 e la Cassazione 16834/2017 hanno confermato che l’esenzione prima casa ai fini IRPEF resta applicabile anche dopo l’iscrizione AIRE, purché il requisito di abitazione principale sia stato soddisfatto in passato.

L’imposta sostitutiva del 26% si applica anche ai non residenti?

Sì. L’opzione per l’imposta sostitutiva del 26% (art. 1 c. 496 L. 266/2005) è disponibile anche per i venditori non residenti AIRE. L’opzione va dichiarata al notaio in atto, che versa l’imposta e comunica all’Agenzia delle Entrate. Chiude definitivamente l’obbligazione tributaria italiana.

Le spese di ristrutturazione si possono dedurre dalla plusvalenza?

Sì, ma con limiti. Le spese di ristrutturazione documentate sono deducibili dal costo di acquisto ai fini del calcolo plusvalenza, salvo che siano già state oggetto di detrazione fiscale (50%, 65%) — in tal caso si deduce pro quota. Per superbonus 110%/90% con cessione credito o sconto fattura, le spese non sono deducibili (D.L. 50/2017).

Cosa succede se vendo l’immobile prima casa entro 5 anni e non ricompro?

Decadi dalle agevolazioni prima casa con recupero della differenza imposta di registro (dal 2% al 9%) più sanzione del 30% e interessi. L’Agenzia delle Entrate notifica avviso di liquidazione entro 5 anni dalla cessione. Per evitare la decadenza, riacquista una nuova prima casa entro 12 mesi — vale anche all’estero per AIRE (Risoluzione 124/E/2017).

Concorda la data del rogito con il calendario del trasferimento per evitare doppi costi.

Flyto Relocation adatta il trasferimento alla data della vendita. Richiedi un preventivo gratuito.

Vedi anche: Tutte le guide al trasferimento dall’Italia.

Stai pianificando il tuo trasloco?

Ricevi un preventivo personalizzato gratuito in 2 minuti

Preventivo gratuito →

Lingua

🇮🇹 Italiano IT 🇬🇧 English EN

Menu

Home Guide

Servizi

Servizi di traslocoServizi di relocation

Chi siamo

Chi è FlytoContatti

Contatti

📞 +358 50 369 9117 💬 WhatsApp Prezzo istantaneo